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LEGGE 46/82 “INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”

La Legge 46/82 è uno strumento molto utilizzato per finanziare la ricerca di nuovi prodotti, processi produttivi e nuove tecnologie, la costruzioni di nuovi prototipi la verifica ed i test di collaudo. Nonostante il fatto che si tratti di una legge nata nel 1982,, la sua attualità è confermata nelle nuove forme di agevolazione che ne confermano la validità e l’efficacia. Non a caso infatti, il PIA Innovazione è il pacchetto di leggi formato dalla Legge 46/82 per il finanziamento della ricerca e dello sviluppo precompetitivo e dalla Legge 488/92 che massimizza le agevolazioni per l’industrializzazione del prodotto, cioè la realizzazione dell’unità produttiva in cui produrre i risultati della R & S.


Soggetti Beneficiari

La legge 46/82 può essere utilizzata da quelle imprese che nell’ambito delle proprie strategie di sviluppo e di vantaggio competitivo, intendono pianificare attività di Ricerca Industriale. e di Sviluppo Precompetitivo in modo da introdurre nel ciclo produttivo esistente elementi sensibili di innovazione di prodotto e/o di processo.
Iniziative Ammissibili Questa legge ammette 2 diverse tipologie di iniziative:
- Ricerca Industriale
- Sviluppo Precompetitivo

Spese Ammissibili per Attività di Sviluppo Precompetitivo e di Ricerca

Sono ammissibili tutte le spese relative alle voci di cui alle successive lettere da a) ad e) necessarie, e nella misura ritenuta congrua e pertinente, per lo svolgimento del programma, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda:
a) personale dipendente dal soggetto richiedente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, addetto alle attività del programma;
b) strumenti, macchinari, attrezzature , nuovi di fabbrica, e opere murarie (con relativa progettazione), utilizzati per le attività del programma esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi.
c) servizi di consulenza ed altri servizi simili, utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
d) spese generali imputabili all’attività del programma;
e) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del programma.


Spese Ammissibili per Attività relative ai Centri di Ricerca

Sono altresì ammissibili all’agevolazione, le spese di cui alle successive lettere f), g), h) ed i), riguardanti le attività per i centri di ricerca:
f) progettazione e studi di fattibilità, nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili per le altre voci di spesa relative al centro di ricerca, di cui ai successivi punti g), h) e i);
g) acquisizione di terreni e fabbricati, da utilizzare esclusivamente per le attività di sviluppo e di ricerca;
h) realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da utilizzare esclusivamente per le attività di sviluppo e ricerca;
i) gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di fabbrica, ad esclusione dei mezzi mobili targati, utilizzati esclusivamente per le altre attività di sviluppo e ricerca.

Tipologia di Agevolazione

L’agevolazione finanziaria concessa, sottoforma di contributo alla spesa, è suddivisa in due modalità e più precisamente una parte è riconosciuta in conto interessi e una parte a fondo perduto.


Iter Procedurale

Il Ministero delle Attività Produttive sottoscrive apposite convenzioni con delle banche concessionarie, nominate Gestori, alle quali affida l’incarico di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti sottoposti ad istruttoria. Lo stesso Ministero, fornisce, inoltre, personale qualificato per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti in esame. Il sistema di agevolazione previsto è gestito attraverso il procedimento a sportello, che prevede l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Pertanto, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, la concessione dell’agevolazione è disposta tenendo conto del predetto ordine cronologico e della conclusione dell’ istruttoria. Questo vuol dire che all’atto della presentazione della domanda è necessario produrre in modo completo ed esaustivo tutta la documentazione di progetto, per evitare richieste di integrazione da parte dell’ente istruttore e rallentare, quindi, il procedimento valutativo da parte di quest’ultimi.
Il programma di Ricerca Industriale. e Sviluppo Precompetitivo può avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 30 mesi. Ottenuto il Decreto di concessione delle agevolazioni che il rappresentante legale della stessa deve sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dai benefici concessi, l’impresa può richiedere le agevolazioni assegnate e il finanziamento richiesto in 3 quote, con esclusione dell’ultimo 10% che viene erogato dopo la fase finale di collaudo, e per stato avanzamento lavori (S.A.L.). Per le sole PMI è possibile richiedere la I° quota in anticipo mediante polizza fidejussoria a garanzia delle somme richieste in anticipo.