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05/03/2008
AL VIA IL NUOVO CONTRATTO DI PROGRAMMA

A seguito dell'avvenuta pubblicazione in G.U. è entrato in vigore il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 Gennaio 2008 , relativo alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore dei contratti di programma.

Soggetti proponenti

La proposta di contratto di programma per la realizzazione di un progetto industriale può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione, definita ai fini del programma stesso “soggetto proponente”.

Progetti industriali

Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, della quale il soggetto proponente è responsabile ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di euro, eventuali opere infrastrutturali previste dal contratto di programma sono da considerare a parte rispetto a tale somma e sono a totale carico delle risorse pubbliche.

Nel caso in cui il progetto sia promosso da più imprese, il programma di investimento promosso dal soggetto proponente non può essere inferiore a 25 milioni di euro mentre quelli promossi da tutti gli altri partecipanti devono prevedere investimenti per un importo non inferiore a 1,5 milioni di euro.

Specifica delle spese ammissibili e delle agevolazioni

Programmi relativi ad investimenti produttivi nelle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato UE

Programmi ammissibili

Per i programmi di investimento promossi nelle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3 lettere a) e C) le agevolazioni possono essere concesse per i programmi volti a:

- realizzazione di nuove unità produttive;

- all’ampliamento di unità produttive esistenti;

- alla diversificazione della produzione di unità produttive in nuovi prodotti aggiuntivi;

- ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Attività ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento realizzati da imprese svolgenti:

- attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione, con alcune limitazioni.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle per:

- suolo aziendale e sue sistemazioni;

- opere murarie e assimilate;

- infrastrutture specifiche aziendali;

- macchinari, impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica ivi comprese quelle necessarie all’attività amministrativa dell’impresa ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

- brevetti, licenze, Know — how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Agevolazioni concedibili

Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea per il periodo 2007 / 2013 allegata alla presente e pubblicata sul sito internet all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07.pdf

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma.

Programmi relativi ad investimenti produttivi proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all’art. 87, paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato UE

Programmi ammissibili

Per i programmi di investimento promossi nelle aree di cui all’art. 87, paragrafo 3 lettere a) e C) le agevolazioni possono essere concesse per i programmi volti a:

- realizzazione di nuove unità produttive;

- all’ampliamento di unità produttive esistenti;

- alla diversificazione della produzione di unità produttive in nuovi prodotti aggiuntivi;

- ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Attività ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento realizzati da imprese svolgenti:

- attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione, con alcune limitazioni.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle per:

- suolo aziendale e sue sistemazioni;

- opere murarie e assimilate;

- infrastrutture specifiche aziendali;

- macchinari, impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica ivi comprese quelle necessarie all’attività amministrativa dell’impresa ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

- brevetti, licenze, Know — how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Agevolazioni concedibili

Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono pari, rispettivamente, al 15% equivalente sovvenzione lordo per le piccole imprese e al 7,5% equivalente sovvenzione lordo per le medie imprese. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma.

Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Attività ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento realizzati da imprese svolgenti:

- attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- le università e i centri di ricerca pubblici e privati

Programmi ammissibili

Sono ammissibili programmi di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale, fermo restando però la prevalenza in termini di costo della parte di sviluppo sperimentale.

La “ricerca industriale” è intesa come ricerca pianificata o indagine critiche mirante ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti e processi.

Lo “sviluppo sperimentale” è inteso come l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Aree ammissibili

Intero territorio nazionale.

Spese ammissibili

Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi relativi a:

- personale, limitatamente ai tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo (con esclusione del personale con mansioni amministrative);

- strumenti e attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

- fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

- servizi di consulenza utilizzati nell’ambito del programma;

- spese generali.

Agevolazioni concedibili

L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:

- il 50% per i costi agevolabili realtivi alla ricerca industriale;

- il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma.